La legge Gelli, entrata in vigore il 1 Aprile 2017, ha totalmente modificato l’ambito della responsabilità professionale in campo sanitario.
Lo scopo del legislatore era quello di ovviare alle problematiche interpretative e applicative della legge precedente. La normativa, che riconosce la sicurezza delle cure come diritto costituzionalmente garantito ex art. 32 Costituzione, prescrive che ciò debba essere assicurato attraverso gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio sanitario, in concerto con l’appropriato utilizzo delle risorse a disposizione,
La ratio legislativa è quella di responsabilizzare gli operatori sanitari nei confronti di un tema, la sicurezza dei pazienti, considerato di importanza fondamentale. Per quanto riguarda la responsabilità civile nulla cambia nei confronti delle strutture che continuano a rispondere a titolo contrattuale, ex art. 1218 e 1228 del C.C, in merito alle condotte dolose e colpose del personale. Il singolo professionista risponderà invece a titolo di responsabilità civile extracontrattuale (ex art 2043 cc.).
In merito alla responsabilità penale la legge introduce un articolo il 590 sexies c.p., che regola la responsabilità colposa extracontrattuale derivante dallo svolgimento dell’attività sanitaria, modificando il concetto di colpa grave e dettando il rispetto per il medico di un elenco di buone pratiche da adeguare al caso concreto.
Alleghiamo i questionari con i relativi costi per l’emissione della polizza che permetta di coprire la Responsabilità Civile professionale connessa allo svolgimento della professione dei medici liberi professionisti, dipendenti, consulenti o collaboratori di strutture ospedaliere pubbliche o private, di qualsiasi altro istituto autorizzato di supporto agli stessi, che svolgano anche attività extramoenia.