La recente riforma del diritto societario ha introdotto significative modifiche in materia di responsabilità civile dei componenti gli Organi Sociali, accrescendo le responsabilità di tali soggetti, ed in primis degli Amministratori, nello svolgimento del proprio incarico.
Per citare alcuni esempi:
Società Responsabilità Limitata
· Ciascun socio, a prescindere dalla quota detenuta e da un’eventuale delibera assembleare, ha legittimazione attiva per promuovere un’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori (art. 2476 comma 3 C.C.).
· I soci stessi che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi sono solidalmente responsabili con gli amministratori (art. 2476 comma 3 C.C.).
Società per Azioni
· E’ aumentata la diligenza richiesta ad amministratori e sindaci per l’espletamento del proprio incarico (art. 2392 comma 1 C.C.).
· I soci che rappresentano più di 1/5 del capitale sociale possono esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori senza la necessità di una delibera assembleare (art. 2393 bis C.C.).
· Sono introdotti obblighi di pubblicità e di rendicontazione nei Gruppi, e le Società controllanti rispondono di eventuali decisioni poste in essere in contrasto con l’interesse delle controllate (art. 2497, 2497 bis, 2497 ter C.C.).
Qualora sia riconosciuta una responsabilità nello svolgimento del proprio incarico, gli Amministratori di Società e gli altri componenti degli Organi Sociali sono chiamati a rispondere personalmente con il proprio patrimonio.
Per fare fronte ad eventuali richieste di risarcimento (e relative spese legali) avanzate da Soci, Creditori Sociali, Terzi, gli Amministratori possono tutelarsi con specifiche polizze assicurative.
Per citare alcuni esempi:
Società Responsabilità Limitata
· Ciascun socio, a prescindere dalla quota detenuta e da un’eventuale delibera assembleare, ha legittimazione attiva per promuovere un’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori (art. 2476 comma 3 C.C.).
· I soci stessi che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi sono solidalmente responsabili con gli amministratori (art. 2476 comma 3 C.C.).
Società per Azioni
· E’ aumentata la diligenza richiesta ad amministratori e sindaci per l’espletamento del proprio incarico (art. 2392 comma 1 C.C.).
· I soci che rappresentano più di 1/5 del capitale sociale possono esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori senza la necessità di una delibera assembleare (art. 2393 bis C.C.).
· Sono introdotti obblighi di pubblicità e di rendicontazione nei Gruppi, e le Società controllanti rispondono di eventuali decisioni poste in essere in contrasto con l’interesse delle controllate (art. 2497, 2497 bis, 2497 ter C.C.).
Qualora sia riconosciuta una responsabilità nello svolgimento del proprio incarico, gli Amministratori di Società e gli altri componenti degli Organi Sociali sono chiamati a rispondere personalmente con il proprio patrimonio.
Per fare fronte ad eventuali richieste di risarcimento (e relative spese legali) avanzate da Soci, Creditori Sociali, Terzi, gli Amministratori possono tutelarsi con specifiche polizze assicurative.