Approfondimenti di Tecnica Assicurativa

La prescrizione del diritto all’indennizzo dell’assicurato

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile
Nella gestione di un contratto assicurativo il termine di prescrizione assume un’importanza fondamentale in materia di diritto all’indennizzo in caso di sinistro.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e può essere interrotto dalla comunicazione scritta dell’assicurato alla Compagnia dalla quale si evinca la manifestazione della volontà di ottenere un indennizzo.
Il diritto all’indennizzo del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto o dalla data di denuncia del sinistro o da un’eventuale successiva interruzione dei termini di prescrizione.
E’ pertanto molto importante che vengano monitorati i termini di prescrizione di un sinistro e che, se l’assicurato intende richiedere un indennizzo, essi vengano interrotti con apposita comunicazione scritta alla compagnia.

La prescrizione dei diritti derivanti da fatto illecito
E’ bene non confondere il termine di 2 anni dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione (pagamento del premio, pagamento di un indennizzo), dal termine di prescrizione del diritto al risarcimento derivante da un fatto illecito ex art. 2043 Codice Civile (responsabilità civile extra-contrattuale) che ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tale termine è ridotto a 2 anni nel caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli.