La fideiussione a garanzia degli anticipi
Il costruttore è obbligato, prima o contestualmente alla stipula di un contratto di trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, pena la nullità del contratto stesso, a produrre e consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo previsto dall’art. 1938 C.C., di un importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente stesso prima del trasferimento della proprietà (con eccezione del saldo prezzo e della quota oggetto di un mutuo).
La fideiussione può essere rilasciata da una banca o da una compagnia assicurativa o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107.Garantisce all’acquirente l’eventuale restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi maturati fino al momento in cui si dovesse incorrere in una crisi del venditore (fallimento, pignoramento del bene e stato di insolvenza).La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, secondo comma, del C.C. e deve essere escutibile a richiesta scritta dell’acquirente corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso.L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà dal costruttore all’acquirente.