Il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs n. 209/2005) agli artt. 149 e 150 prevede la procedura di risarcimento diretto per i sinistri RC Auto e rinvia, per la sua disciplina, ad un Regolamento che è stato già emanato (DPR n. 254/2006 del 18/07/2006)
La nuova procedura rivoluziona il modo di gestire i sinistri RC Auto e prevede, in estrema sintesi, che il danneggiato non responsabile del sinistro, o responsabile solo parzialmente dello stesso (concorso di colpa), venga direttamente rimborsato dalla sua Compagnia, la quale poi si rivarrà su quella del danneggiante responsabile, rivolgendosi ad una speciale stanza di compensazione, gestita dalla CONSAP S.p.A., dalla quale otterrà un rimborso a forfait calcolato, per i danni a cose, sulla base del costo medio dei sinistri dell’anno precedente a seconda di tre macroaree territoriali, e per i danni alle persone sulla base del costo medio nazionale delle lesioni di lieve entità.
La differenza rispetto al sistema fino ad ora in vigore è radicale, in quanto prima del risarcimento diretto il danno di un incidente veniva integralmente risarcito dalla Compagnia di chi lo aveva causato (o direttamente o attraverso la procedura CID – Convenzione Indennizzo Diretto, che è scaduta il 31/12/2006).
Il nuovo sistema del risarcimento diretto è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
Qui di seguito si illustrano le principali caratteristiche della procedura di risarcimento diretto previste dal Regolamento di cui al DPR n. 254/2006.
Ambito di applicazione per tipologia di sinistro
La procedura si applica a tutti i sinistri con danni al veicolo (senza alcun limite quantitativo), con danni a cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente (senza alcun limite quantitativo) e con danni alle persone di lieve entità, cioè con lesioni da 1% a 9% di invalidità permanente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
Se i terzi trasportati subiscono lesioni, la richiesta di risarcimento è soggetta ad una specifica procedura, prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni promossa nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro.
Se il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione, la Compagnia informa il danneggiato con raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento ed entro tale termine trasmette tale richiesta, con la documentazione acquisita, alla Compagnia del responsabile, se quest’ultima è nota in base agli elementi in suo possesso.
Ambito di applicazione per tipologia di veicoli e territoriale
La procedura si applica a tutti i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano (entrambi i veicoli devono essere ivi immatricolati) e avvenuti nello stesso ambito territoriale.
La procedura non si applica ai veicoli non targati, compresi i ciclomotori non dotati del nuovo sistema di targatura, mentre si applica a ciclomotori dotati del nuovo sistema di targatura.
La procedura non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato.
Pertanto, a titolo esemplificativo, la procedura non viene applicata nei seguenti casi:
· sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano
· coinvolgimento di veicoli stranieri o assicurati con Compagnie estere
· coinvolgimento di più di due veicoli
· coinvolgimento di veicoli non assicurati o non identificati
· mancato urto
· urto dovuto ad intervento di terzo veicolo o, più in generale, quando è emersa la responsabilità di terzi e/o di altri veicoli nella produzione del sinistro
· quando la persona lesa o le cose danneggiate si trovino fuori dal veicolo (se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione danneggino persone o cose esterne non responsabili, per i danni a tali persone o cose non opera il risarcimento diretto che si applica invece per i danni ai due veicoli)
· la collisione avviene tra un veicolo e cose o persone trasportate o cadute da altro veicolo (ad es. carico sporgente, motociclista caduto dal proprio mezzo)
· uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainano un altro veicolo a motore
· la collisione interessa una roulotte o un carrello portabagagli o un rimorchio non agganciati ad un veicolo;
mentre viene applicata nei seguenti casi:
· anche in presenza di modulo blu “Constatazione Amichevole d’Incidente” senza firma congiunta
· tra non più di due veicoli coinvolti
· in presenza di collisione materiale tra i due veicoli
· urto contro un rimorchio agganciato alla motrice
· urto contro parte del veicolo staccatasi dalla struttura
· lesioni al conducente con Invalidità Permanente non superiore a 9%
· uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainano una roulotte, un carrello portabagagli od un rimorchio (inteso come un tutt’uno con il veicolo);
Modalità di richiesta di risarcimento
Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla sua Compagnia mediante raccomandata A.R. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o invio telematico (quest’ultima forma solamente se nella polizza non sia esplicitamente esclusa), allegando alla richiesta il modulo blu di “Constatazione Amichevole” firmato da entrambi i conducenti o anche solamente da uno di essi.
La firma congiunta dei due conducenti sul modulo blu accelerai tempi di liquidazione del sinistro, come più avanti illustrato.
E’ da tenere presente, però, che solamente la richiesta danni inviata con raccomandata A.R. assolve alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria prevista dal Codice delle Assicurazioni nel caso l’Assicurato, non soddisfatto della proposta risarcitoria della sua Compagnia, la voglia convenire in giudizio. Infatti l’art. 145 del Codice delle Assicurazioni dispone che l’azione giudiziaria “può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia richiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto”.
La Compagnia (c.d. Compagnia gestionaria) informa l’assicuratore del responsabile totale o parziale (c.d. Compagnia debitrice), fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità del sinistro.
Contenuto della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento alla propria Compagnia deve indicare:
· nomi degli assicurati
· targhe dei due veicoli coinvolti
· denominazione delle rispettive Compagnie
· circostanze e modalità del sinistro
· generalità di eventuali testimoni
· indicazioni dell’eventuale intervento di Autorità
· luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono a disposizione per la perizia (non vengono più prescritti otto giorni lavorativi, come in precedenza).
Nel caso di lesioni subite dal conducente occorre indicare anche:
· età, attività, reddito del danneggiato
· entità delle lesioni subite
· se si ha diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
· attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi
· eventuale consulenza medico – legale di parte, con indicazione del compenso spettante al professionista.
Per la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia si può utilizzare un apposito modello di Richiesta di risarcimento dei danni alla propria Compagnia (Risarcimento diretto).
Come già detto, al modello deve essere allegato il modulo blu “Constatazione Amichevole” firmato da entrambi o da un solo conducente.
Per una richiesta completa di risarcimento, quindi, occorre sia il modello di richiesta di risarcimento sia il modulo blu.
Non basta il solo modulo blu, perché esso non contiene alcune informazioni necessarie e importanti quali, ad esempio, dove il veicolo danneggiato si trovi per la perizia dei danni da parte della Compagnia o i dati economici del conducente in caso di lesioni.
Integrazione o regolarizzazione della richiesta
In caso di richiesta incompleta, la Compagnia invita il danneggiato a fornire le integrazioni ed i chiarimenti necessari, offrendo l’assistenza tecnica ed informativa per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.
In particolare la Compagnia fornisce il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione nonché l’illustrazione e la precisazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti previsti dal regolamento.
In caso di richiesta incompleta, i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Determinazioni della Compagnia
La Compagnia, con apposita comunicazione al danneggiato, formula una congrua offerta o indica gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta.
La comunicazione è inviata entro:
· 90 giorni nel caso di lesioni
· 60 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose
· 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo blu di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Nel caso l’offerta sia accettata, non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato (ad esempio quella legale, tramite un avvocato o uno studio antinfortunistico), tranne per quella medico-legale per i danni alla persona.
Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti
La Compagnia nella gestione della richiesta di risarcimento applica i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella Tabella A allegata al Regolamento.
Se il sinistro non rientra in alcuna delle ipotesi della tabella l’accertamento della responsabilità avviene secondo i principi generali in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli.
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto
Le Compagnie hanno stipulato una Convenzione per regolare i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
La Convenzione presta particolare attenzione all’accertamento delle responsabilità del sinistro, la cui verifica sarà necessaria ogniqualvolta la denuncia di sinistro sia carente della firma congiunta dei due conducenti sul modulo blu “Constatazione Amichevole d’Incidente”
E’ quindi previsto uno scambio telematico di informative tra Compagnia gestionaria e Compagnia debitrice, per segnalarsi le rispettive quote di responsabilità ed evitare il rischio di doppi pagamenti o comunque di valutazioni complessive delle responsabilità superiori al 100%. In assenza di un accordo sul riparto delle responsabilità del sinistro, opera una presunzione di corresponsabilità al 50%.
In base a quanto sopradetto, le principali novità della procedura di risarcimento diretto sono le seguenti:
A) Denuncia dei sinistri
Gli Assicurati dovranno denunciare alla propria Compagnia tutti i sinistri Rc Auto verificatisi dal 1°febbraio 2007:
· per attivare la procedura di risarcimento diretto, relativamente ai sinistri di cui non sono responsabili (o sono responsabili solo parzialmente) ed in cui hanno subito danni fisici e/o materiali;
· per informare la Compagnia, relativamente ai sinistri di cui sono totalmente responsabili e che verranno risarciti dalla Compagnia della controparte.
B) Spese legali
Le Compagnie non saranno più tenute a riconoscere le spese legali, nel caso l’offerta, fatta nei termini previsti dal Regolamento, sia accettata dal proprio Assicurato. Continueranno ad essere rimborsate solamente le spese medico-legali in caso di danni fisici.
C) Attribuzione della responsabilità
E’ consentito e previsto lo scambio di informazioni sul sinistro tra le Compagnie solamente per determinare l’attribuzione della quote di responsabilità delle parti, alla luce delle denunce di sinistro dalle stesse presentate alle rispettive Compagnie.
La presentazione del c.d. Modulo blu (Constatazione Amichevole d’Incidente) compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti, oltre ad agevolare l’attribuzione delle quote di responsabilità, accelera i tempi di liquidazione del sinistro.
D) Riscatto del malus
Il divieto, posto dall’Antitrust, di scambio di informazioni tra le Compagnie circa l’importo dei sinistri liquidati, renderà più difficile e complicata la possibilità per l’Assicurato di pagare il sinistro di cui è responsabile, per evitare l’applicazione del malus.
Infatti la Compagnia saprà che è stato liquidato un sinistro di un suo Assicurato (e quindi applicherà il malus) ma ne ignorerà l’importo.
L’Assicurato, quindi, dovrà richiedere all’Ente gestore della stanza di compensazione e cioè:
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 – 00198 Roma
Tel: 06/85796.530
Fax: 06/85796.546-547
E-mail: rimborsistanza@consap.it
l’importo liquidato ed effettuare ad essa il rimborso. Per la richiesta si può utilizzare un apposito modello.
Oppure si può attivare la richiesta tramite Internet entrando nel sito www.consap.it : si clicca alla voce “Rimborso del sinistro” (posta a sinistra), si va a fondo pagina per accedere alla procedura di riscatto e si compilano i dati necessari.
La CONSAP S.p.A provvederà a comunicare, a mezzo lettera inviata al recapito indicato, l’ammontare e le modalità di pagamento dell’importo che dovrà esserle rimborsato direttamente. La CONSAP S.p.A., a sua volta, girerà l’importo incassato alla Compagnia che ha gestito il sinistro e stornerà il rimborso forfetario alla Compagnia debitrice che finalmente potrà annullare il malus al proprio Assicurato.
Effettuato il pagamento, CONSAP S.p.A rilascerà un’attestazione con la quale potrà essere richiesta al proprio assicuratore la riclassificazione della polizza.