Approfondimenti di Tecnica Assicurativa

Definizioni

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione;

ASSISTENZA: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;

ATTO DI TERRORISMO: atto, incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;

BONUS/ MALUS: formula tariffaria per la copertura del rischio della responsabilità civile da circolazione basata su riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa;

CARTA VERDE: certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione de veicolo negli stati esteri in esso indicati;

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C. U.): classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006;

CONTENUTO: complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, compresi quadri, oggetti d’arte, argenteria, tappeti, arazzi e sculture; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia; apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici compresi i relativi allacciamenti e quanto serve per uso di casa e personale; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; mobilio, attrezzature, arredi, macchine d’ufficio, scaffalature, cancelleria e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l’abitazione; se l’abitazione non fa parte di un Condominio, sono compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore, attrezzature sportive e per il gioco.
Non sono compresi nell’assicurazione, salvo quando espressamente inseriti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri inerenti all’ufficio;

CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione;

COSE: gli oggetti materiali nonché, esclusivamente per la Sezione Responsabilità Civile, gli animali;

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

FABBRICATO: costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi parchi ed alberi d’alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, antenna televisiva, come pure alti impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune;

FRANCHIGIA: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato;

FURTO: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

GIOIELLI, PREZIOSI E VALORI: oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni numismatiche o filateliche, per uso personale e non commerciale, carte valori e titoli di credito in genere, escluso il denaro;

IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

INVALIDITA’ PERMANENTE: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

MASSIMALE: massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro;

MERCI: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione;

MEZZI DI CUSTODIA: armadio di sicurezza o corazzato, cassaforte a muro o di peso oltre i 100 kg;

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;

POLIZZA: documento che prova l’assicurazione;

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: assicurazione prestata senza l’applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile);

RAPINA: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;

RISARCIMENTO: somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall’Assicurato;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;

RIVALSA: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del contraente o dei titolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno;

SCIPPO: sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene;

SCOPERTO: percentuale dell’importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato;

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOLAIO: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature;

TETTO: insieme delle strutture, portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;

VALORE A NUOVO: si intende convenzionalmente:
· Per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto l’immobile assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
· Per arredamento, attrezzature, apparecchiature elettroniche e lastre, il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

VALORE INTERO: assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se è stipulata per un valore inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro sopporta una parte proporzionale dei danni (Art. 1907 C. C. – Assicurazione Parziale);

VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto costituito da più strati di vetro con interposto uno strato di materiale plastico (policarbonato) in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 millimetri.