RC PROFESSIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI
La polizza professionale prevista dalla RIFORMA delle PROFESSIONI (DPR N. 137 del 14/08/2012) obbliga tutti i professionisti, compresi gli architetti e gli ingegneri, appartenenti alle professioni regolamentate “a stipulare idonea assicurazione per i danni derivati al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. Tale obbligo vale naturalmente anche per le società tra professionisti.
SANZIONI
Il mancato adempimento agli obblighi di stipula dell’RC PROFESSIONALE COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE e sarà valutato dall’Ordine professionale competente con richiami o sanzioni.
Sono esentati gli ingegneri e gli architetti NON iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano la professione. Non devono stipulare la polizza i dipendenti di aziende private o pubbliche che non firmano i progetti.
CONSIGLI SULLA SCELTA DELLA POLIZZA
I prodotti sono generalmente All Risks anche se non mancano differenze più o meno marcate.
Le polizze delle compagnie di matrice anglosassone hanno un’impostazione ALL INCLUSIVE, mentre quelle italiane contengono maggiori specifiche, sottomassimali e in genere sono meno estensive.
IL PREMIO STEP
Il primo passaggio è la compilazione di un questionario per l’attività professionale specifica. Nella compilazione di quest’ultimo è fondamentale la consulenza del broker. Il questionario è infatti la base per la stesura di un contratto “corretto” che non riserverà brutte sorprese successivamente in caso di sinistro.
LA RETROATTIVITA’
Una polizza professionale deve prevedere una congrua retroattività, meglio se illimitata, altrimenti non serve a nulla. E’ chiaro che un giovane professionista che inizia la sua attività potrà godere degli sconti per retroattività zero.
LA POSTUMA
La clausola postuma ci tutela quando la nostra attività terminerà per qualsiasi motivo. La postuma dovrà essere richiesta prima della cessazione dell’attività per pensionamento o cambio di professione.
CONTINOUS COVER
Attenzione a questa clausola sulle polizze Lloyd’s. Questi contratti hanno peculiarità che devono essere conosciute bene! Senza l’inserimento di questa clausola le circostanze denunciate tardivamente non sono coperte.
RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE
Nella Rc professionale è presente, normalmente, una clausola di polizza che prevede il pagamento delle spese legali e di gestione delle vertenze, ma esclusivamente nei casi in cui sia delineata l’effettiva responsabilità del professionista. In tali casi la compagnia interviene sino a quando ne ha interesse con un proprio legale. Con la polizza di Tutela Legale è il professionista che si sceglie il proprio legale decidendo autonomamente la strategia difensiva. Un procedimento penale nei confronti del professionista non costituisce sinistro e quindi non viene preso in carico da parte della Compagnia. In questi casi il cliente deve difendersi da solo in quanto la Compagnia interviene se esiste una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.
Suggeriamo quindi sempre l’affiancamento alla polizza di Rc Professionale di una polizza di Tutela Legale autonoma stipulata con una compagnia diversa da quella di Rc Professionale.